12 Novembre 2024
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regolamento elettorale assembleare

regolamento elettorale assembleare

CAPO I - DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell´assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l´elezione delle cariche sociali della Montesport.


CAPO II - CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL´ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell´avviso di convocazione)
1. L´avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se s´intende modificare un articolato, l´avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All´avviso di convocazione può essere allegata un´informativa ritenuta utile dal consiglio direttivo per l´illustrazione dei punti all´ordine del giorno.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell´assemblea)
1. L´assemblea dei soci è convocata presso la sede della Montesport o in altro luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci, indicato nell´avviso di convocazione.

Articolo 4 (Pubblicità dell´avviso di convocazione)
1. L´avviso di convocazione, come previsto dall´articolo 12 dello statuto sociale, deve essere pubblicato almeno 20 (venti) giorni prima di quello fissato per l´assemblea all´Albo Sociale e pubblicato sul sito internet della Montesport.


CAPO III - COSTITUZIONE DELL´ASSEMBLEA
Articolo 5 (Legittimazione all´intervento in assemblea)
1. Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell´assemblea, risultano maggiorenni e in regola con il versamento della quota associativa.
2. Possono infine intervenire altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Presidente dell´associazione in relazione agli argomenti da trattare, per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal Presidente.

Articolo 6 (Verifica degli intervenuti)
1. La verifica della legittimazione all´intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell´assemblea, almeno un´ora prima dell´orario fissato per l´inizio dell´assemblea, salvo diverso termine stabilito nell´avviso di convocazione.
2. L´incaricato, verificata la legittimazione all´intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l´ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all´intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell´assemblea.

Articolo 7 (Presidente dell´assemblea
1. Ai sensi dell´articolo 13 dello Statuto, assume la presidenza dell´assemblea il Presidente dell´associazione o, in sua assenza o impedimento, dal vicepresidente o da una delle persone legittimamene intervenute all´assemblea ed eletta a maggioranza dei presenti.
2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto d´informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell´assemblea il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell´assemblea, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l´esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.


Articolo 8 (Verifica del quorum costitutivo)
1. Il presidente dell´assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l´assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l´assemblea ad altra convocazione a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l´eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero dei soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell´assemblea si considera comunque presente.

Articolo 9 (Apertura dei lavori)
1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell´assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell´intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L´assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio (quando richiesto), e, se necessario, due scrutatori. Nell´assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle cariche sociali.
3. Il segretario e il notaio (quando richiesta la presenza) possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell´apertura della discussione sulle materie elencate nell´ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall´avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può, altresì, disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell´avviso di convocazione.


CAPO IV - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 10 (Illustrazione delle materie da trattare)
1. Il presidente dell´assemblea o le persone dal lui designate, illustrano le materie elencate nell´ordine del giorno e le proposte sottoposte all´approvazione dell´assemblea.

Articolo 11 (Discussione)
1. Il presidente dell´assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta d´intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiari chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell´ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l´assemblea possa concludere i propri lavori in un´unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l´oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso d´intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell´ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.


CAPO V - VOTAZIONI ASSEMBLEARI
SEZIONE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 12 (Operazioni preparatorie)
1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell´articolo 7 del presente regolamento.

Articolo 13 (Organizzazione della votazione)
1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un´idonea organizzazione.
2. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
3. Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.
4. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.


SEZIONE SECONDA - ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI

Articolo 14 (Diritto di candidarsi)
1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di Consigliere o di Presidente, avendo i relativi requisiti.
2. Entro venti giorni precedenti la data di convocazione dell´assemblea in cui deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l´associazione affigge in modo visibile all´Albo Sociale e pubblica sul sito internet, un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi, nonché il termine per la presentazione delle candidature.

Articolo 15 (Commissione elettorale)
1. Al fine di garantire l´ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, il Consiglio Direttivo uscente incarica, nel termine di cui al secondo comma dell´articolo 14 del presente regolamento, una commissione elettorale composta da due soci e dal presidente uscente.
2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l´elezione delle cariche sociali.
3. I membri della commissione elettorale, escluso il presidente uscente, non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Articolo 16 (Presentazione delle candidature)
1. Qualsiasi candidatura va presentata, mediante appositi moduli predisposti dall´associazione, presso la segreteria dell´associazione medesima, entro in termine e con le modalità indicati nell´avviso di cui al secondo comma dell´articolo 14 del presente regolamento.
2. Il modulo di presentazione della candidatura deve contenere le seguenti dichiarazioni del candidato:
a) l´attestazione di non trovarsi in alcuna situazione d´ineleggibilità o incompatibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dallo statuto per l´elezione alle cariche sociali;
b) l´accettazione preventiva dell´incarico, in caso di elezione;
3. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate.
4. I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda, ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati. Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell´organo da eleggere e deve essere riportata in calce la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome e il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».
5. Il presente articolo si applica solo se l´assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Articolo 17 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)
1. L´elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile all´Albo Sociale e pubblicato sul sito internet dell´associazione.

Articolo 18 (Requisiti per candidarsi)
1. Si possono candidare i soci maggiorenni iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota sociale.

Art. 19 (incompatibilità degli incarichi)
1. I componenti del Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, non possono ricoprire ulteriori incarichi in altre società e/o associazioni nell´ambito delle discipline sportive svolte dalla Montesport.

Articolo 20 (Modalità di votazione)
1. In caso di elezione dell´intero Consiglio Direttivo, l´assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di consiglieri da eleggere mediante votazione per alzata di mano.
2. L´elezione del Presidente e del Consiglio Direttivo avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l´assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l´elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese; in questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati presentatisi anche in assemblea, iniziando da quelli proposti dal Consiglio Direttivo uscente.
3. Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all´assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.
4. Il socio riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi del secondo comma dell´articolo 6) del presente regolamento.
5. Il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome e il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell´articolo 16 del presente regolamento e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.
6. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta.
7. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l´individuazione univoca della volontà del votante.


CAPO VI - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 21 (Scrutinio)
1. Il presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un´idonea organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dal segretario dell´assemblea e dagli scrutatori da essa nominati.
3. In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell´urna e poi si scrutinano le singole schede.
5. La persona non candidatasi, se eletta, deve comunicare all´associazione l´accettazione della nomina entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina; in mancanza, s´intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 22 (Proclamazione)
1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Sono eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.


CAPO VII - CHIUSURA DELL´ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 23 (Chiusura dei lavori)
1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell´ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l´assemblea.
2. Il presidente può, altresì, dichiarare chiusa l´assemblea se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell´articolo 7) del presente regolamento, riscontra l´impossibilità di funzionamento dell´assemblea.

Articolo 24 (Pubblicità dei lavori)
1. Il verbale dell´assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti riguardanti i lavori assembleari.


CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25 (Approvazione e Modificazioni del regolamento)
1. L´approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell´assemblea ordinaria dei soci.
2. La presente disciplina regolamentare si applicherà al Presidente e ai consiglieri nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell´assemblea.
3. Il presente regolamento può essere modificato dall´assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata, previamente, indicata nell´avviso di convocazione dell´assemblea.
4. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

Articolo 26 (Pubblicità del regolamento)
1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale.
2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell´assemblea dei soci.

Articolo 27 (Disposizioni Finali)
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, il Presidente dell´associazione può adottare le misure e le risoluzioni ritenute più opportune per garantire il regolare svolgimento dei lavori assembleari e l´esercizio dei diritti degli intervenuti.

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